Codice Penale
Art. 531 — Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento
Art. 531. (Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento) Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di eta' minore, o in stato d'infermita' o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro. La pena e' raddoppiata: 1° se il fatto e' commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2° se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore; 3° se al colpevole la persona e' stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.