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Art. 523 — Ratto a fine di libidine

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Art. 523. (Ratto a fine di libidine) Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di eta', e' punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.

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