Codice Penale
Art. 519 — Della violenza carnale
Art. 519. (Della violenza carnale) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1° non ha compiuto gli anni quattordici; 2° non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 3° e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole; 4° e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
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