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Art. 509 — (Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro) Il …

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Art. 509. (Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro) Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, e' punito con la multa fino a lire cinquemila. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

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