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Art. 505 — Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta

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Art. 505. (Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta) Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta' con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.

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