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Codice Penale

Art. 497 — Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

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Art. 497. (Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati) Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e' domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

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