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Codice Penale

Art. 490 — Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

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Art. 490. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

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