Codice Penale
Art. 48 — Errore determinato dall'altrui inganno
Art. 48. (Errore determinato dall'altrui inganno) Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato e' determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
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