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Art. 474 — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

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Art. 474. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

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