Codice Penale
Art. 471 — Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Art. 471. (Uso abusivo di sigilli e strumenti veri) Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di se' o di altri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.
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