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Codice Penale

Art. 467 — Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

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Art. 467. (Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto) Chiunque contraffa' il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire mille a ventimila.

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