Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 465
Codice Penale

Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

ELI /it/codice-penale/art/465parte di Codice Penale
Art. 465. (Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire trecento.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 464 Art. 466 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.