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Codice Penale

Art. 447 — Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti

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Art. 447. (Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti) Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila. Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire mille a cinquemila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.

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