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Art. 442 — Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

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Art. 442. (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

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