Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 429
Codice Penale

Art. 429 — Danneggiamento seguito da naufragio

ELI /it/codice-penale/art/429parte di Codice Penale
Art. 429. (Danneggiamento seguito da naufragio) Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, e' punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 428 Art. 430 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.