Codice Penale
Art. 424 — Danneggiamento seguito da incendio
Art. 424. (Danneggiamento seguito da incendio) Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.