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Codice Penale

Art. 419 — Devastazione e saccheggio

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Art. 419. (Devastazione e saccheggio) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

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