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Art. 406 — Delitti contro i culti ammessi nello Stato

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Art. 406. (Delitti contro i culti ammessi nello Stato) Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato e' punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita.

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