Codice Penale
Art. 403 — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
Art. 403. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.
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