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Art. 401 — Provocazione al duello per fine di lucro

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Art. 401. (Provocazione al duello per fine di lucro) Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 629. Si applicano altresi' le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.

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