Codice Penale
Art. 396 — Uso delle armi in duello
Art. 396. (Uso delle armi in duello) Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila. Il duellante e' punito: 1° con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima; 2° con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte. Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire cinquecento a diecimila. Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.
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