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Art. 394 — Sfida a duello

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Art. 394. (Sfida a duello) Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la multa da lire duecento a duemila. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.

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