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Art. 383 — Interdizione dai pubblici uffici

ELI /it/codice-penale/art/383parte di Codice Penale
Art. 383. (Interdizione dai pubblici uffici) La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.

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