Codice Penale
Art. 377 — Subornazione
Art. 377. (Subornazione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' a un testimone, perito o interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 372 e 373, ridotte dalla meta' ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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