Codice Penale
Art. 373 — Falsa perizia o interpretazione
Art. 373. (Falsa perizia o interpretazione) Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.
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