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Art. 371 — Falso giuramento della parte

ELI /it/codice-penale/art/371parte di Codice Penale
Art. 371. (Falso giuramento della parte) Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

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