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Art. 365 — Omissione di referto

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Art. 365. (Omissione di referto) Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

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