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Art. 351 — Violazione della pubblica custodia di cose

ELI /it/codice-penale/art/351parte di Codice Penale
Art. 351. (Violazione della pubblica custodia di cose) Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

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