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Art. 348 — Abusivo esercizio di una professione

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Art. 348. (Abusivo esercizio di una professione) Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

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