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Art. 342 — Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

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Art. 342. (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

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