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Codice Penale

Art. 334 — Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro

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Art. 334. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a tremila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire tremila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

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