Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 332
Codice Penale

Art. 332 — (Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubb…

ELI /it/codice-penale/art/332parte di Codice Penale
Art. 332. (Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio) Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessita', che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui e' addetto o preposto, ovvero di compiere cio' che e' necessario per la regolare continuazione del servizio, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 331 Art. 333 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.