Codice Penale
Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Art. 320. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell'articolo 318 si applicano anche se il fatto e' commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita' di pubblico impiegato. Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
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