Codice Penale
Art. 317 — Concussione
Art. 317. (Concussione) Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualita' o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo 314.
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