Codice Penale
Art. 315 — Malversazione a danno di privati
Art. 315. (Malversazione a danno di privati) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire mille. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.
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