Codice Penale
Art. 313 — Autorizzazione o richiesta di procedimento
Art. 313. (Autorizzazione o richiesta di procedimento) Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia. Parimenti, non si puo' procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano. Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando e' commesso contro il Gran Consiglio del Fascismo o il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Gran Consiglio, o delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia. I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in reazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.
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