Codice Penale
Art. 30 — Interdizione da una professione o da un'arte
Art. 30. (Interdizione da una professione o da un'arte) L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita', e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
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