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Art. 294 — Attentati contro i diritti politici del cittadino

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Art. 294. (Attentati contro i diritti politici del cittadino) Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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