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Art. 288 — Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

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Art. 288. (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero) Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

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