Codice Penale
Art. 284 — Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Art. 284. (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato) Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e' punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte. Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte. La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.