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Art. 276. (Attentato contro il Re, il Reggente, la Regina, il Principe Ereditario e i Principi della Famiglia Reale) Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Re o del Reggente e' punito con la morte. La stessa pena si applica se il fatto e' diretto contro la vita, la incolumita' o la liberta' personale della Regina o del Principe Ereditario. Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale di un'altra persona della Famiglia Reale e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se dal fatto deriva la morte, si applica la pena di morte, nel caso di attentato alla vita; e l'ergastolo, negli altri casi.

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