Codice Penale
Art. 273 — Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
Art. 273. (Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale) Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila. Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.
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