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Codice Penale

Art. 269 — Attivita' antinazionale del cittadino all'estero

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Art. 269. (Attivita' antinazionale del cittadino all'estero) Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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