Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 265
Codice Penale

Art. 265 — Disfattismo politico

ELI /it/codice-penale/art/265parte di Codice Penale
Art. 265. (Disfattismo politico) Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena e' non inferiore a quindici anni: 1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 264 Art. 266 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.