Codice Penale
Art. 260 — Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
Art. 260. (Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio) E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258; 3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
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