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Art. 253 — Distruzione o sabotaggio di opere militari

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Art. 253. (Distruzione o sabotaggio di opere militari) Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena di morte: 1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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