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Art. 248 — Somministrazione al nemico di provvigioni

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Art. 248. (Somministrazione al nemico di provvigioni) Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

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