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Art. 241 — Attentati contro la integrita', l'indipendenza o l'unita' dello Stato

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Art. 241. (Attentati contro la integrita', l'indipendenza o l'unita' dello Stato) Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, e' punito con la morte. Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unita' dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente alla sua sovranita'.

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