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Art. 216 — Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

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Art. 216. (Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro) Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualita', della professionalita' o della tendenza a delinquere; 3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

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