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Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

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Art. 201. (Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero) Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, e' applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza. Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana e' sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

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